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Norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio vergine ed extravergine di oliva | Stampa |

Gazzetta Ufficiale - DECRETO 9 OTTOBRE 2007

Gazzetta Ufficiale N. 243 del 18 Ottobre 2007

Norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio vergine ed extravergine di oliva

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) 13 giugno 2002, n. 1019, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, che prevede l'obiettivo di realizzare un regime obbligatorio di designazione dell'origine per l'olio extravergine e vergine di oliva;

Visto il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178, «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare», in particolare gli articoli 16 e 18;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari», in particolare l'art. 3, comma 5-bis, e l'art. 18, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante le norme di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Tenuto conto dell'importanza dell'olio vergine ed extravergine di oliva per il settore agroalimentare italiano in virtù della sua diffusione e presenza nella cultura enogastronomica italiana e nella dieta mediterranea;

Considerata la necessità di scongiurare i ricorrenti fenomeni di contraffazione nonché le frodi nell'ambito delle attività di commercializzazione dell'olio di oliva vergine ed extravergine;

Considerato che gli oli di oliva vergini direttamente commercializzati possono presentare qualità e sapori notevolmente diversi tra loro a seconda dell'origine geografica;

Ritenuto di dover emanare norme che consentano ai consumatori di effettuare scelte di acquisto consapevoli relativamente all'olio extra vergine di oliva;

Atteso che la rintracciabilità dell'olio di oliva vergine ed extravergine soddisfa anche le esigenze di sicurezza alimentare per la commercializzazione del prodotto;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 1° agosto 2007;

Decreta:

Art. 1. Etichettatura dell'olio di oliva vergine ed extravergine

1. Al fine di assicurare la rintracciabilità dell'origine dell'olio di oliva vergine ed extravergine è obbligatoria l'indicazione dello Stato membro o del Paese terzo corrispondente alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e dove è situato il frantoio in cui è stato estratto l'olio. La designazione dell'origine a livello regionale è riservata ai prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta.

Art. 2. Indicazioni obbligatorie in etichetta

1. L'indicazione della zona geografica di coltivazione delle olive, fatta salva la disciplina della designazione d'origine per i prodotti DOP e IGP, deve riportare lo Stato membro o il Paese terzo in cui la coltivazione è stata effettuata. In caso di olive non coltivate in un unico Stato membro o Paese terzo, nell'etichetta deve essere indicato l'elenco di tutti gli Stati o Paesi terzi nei quali le olive sono state coltivate, in ordine decrescente per quantità utilizzate.

2. Qualora le olive siano state coltivate in uno Stato o Paese diverso da quello in cui è situato il frantoio, nell'etichetta deve essere riportata la seguente dicitura: «Olio estratto in (indicazione dello Stato o Paese in cui è situato il frantoio) da olive coltivate in (indicazione dello Stato o del Paese di coltivazione delle olive)».

3. Nel caso di tagli di oli di oliva vergine ed extravergine non estratti in un unico Stato membro o Paese terzo, salvo quanto previsto nei commi precedenti, nell'etichetta deve essere indicato l'elenco di tutti gli Stati o Paesi terzi nei quali sono stati estratti gli oli.

Art. 3. Controlli

1. I controlli sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto sono demandati all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari che, per l'esercizio delle relative funzioni, può avvalersi di Agecontrol. I controlli sono estesi a tutte le aziende della filiera interessate.

Art. 4. Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli art. 1 e 2 del presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni.

Art. 5. Norme transitorie

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione. Gli oli etichettati prima di tale data, privi delle indicazioni di cui al precedente art. 2, possono essere venduti entro i successivi diciotto mesi.

Art. 6. Mutuo riconoscimento

1. I prodotti di cui all'art. 1 legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati dell'Unione europea o in Turchia e legalmente fabbricati negli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano. Tuttavia - in attuazione dei principi di cui alla direttiva 2000/13 CE concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari - è vietato commercializzare nel territorio italiano prodotti che non riportino in etichetta le indicazioni di cui all'art. 2 se la mancanza di dette indicazioni e' suscettibile di indurre in errore il consumatore in ordine all'origine o alla provenienza effettiva degli stessi prodotti.


Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2007
Il Ministro: De Castro